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BIM e stazioni appaltanti: novità e obblighi normativi 2026

BIM e stazioni appaltanti: obblighi, Codice Contratti, Allegati I.7 e I.9 e vantaggi della gestione informativa digitale.

BIM e stazioni appaltanti: quadro normativo aggiornato

In questa intervista condotta dall’arch. Benedetta Giordano analizziamo il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici insieme all’arch. Federica Pellegrino, riprendendo alcuni dei temi centrali emersi durante la scorsa One Team BIM Conference Torino 2026.

Quali sono i principali riferimenti normativi in merito agli obblighi per le stazioni appaltanti in ambito BIM?

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023), in vigore dal 1° luglio 2023, ha sostituito il d.lgs. 50/2016 per semplificare, digitalizzare e velocizzare le procedure di appalto, in piena coerenza con le milestone del PNRR.

All’interno di questo quadro si inserisce il tema della Gestione Informativa Digitale (GID) delle costruzioni, intesa come insieme di metodi e strumenti digitali per la gestione strutturata delle informazioni lungo l’intero ciclo di vita dell’opera pubblica.

All’interno del codice i riferimenti principali da tenere in considerazione sono:

·       l’articolo 43, che introduce e disciplina l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale;

·       l’Allegato I.9, che costituisce il riferimento operativo per l’implementazione del BIM da parte delle stazioni appaltanti;

·       l’Allegato I.7, che disciplina i contenuti della progettazione e della documentazione tecnica, con specifici richiami al Capitolato Informativo (CI) e alla relazione specialistica sulla modellazione informativa.

Tali disposizioni sono strettamente interconnesse: l’articolo 43 definisce il principio e l’obbligo, l’Allegato I.9 ne regola l’attuazione organizzativa e tecnica, mentre l’Allegato I.7 chiarisce come la gestione informativa digitale si rifletta nei contenuti progettuali e nella documentazione di gara.

L’articolo 43 definisce dunque l’obbligo di adozione della GID per le stazioni appaltanti?

Sì, l’articolo 43 del Codice rappresenta il fulcro normativo in materia di BIM e gestione informativa digitale. Esso stabilisce l’obbligatorietà dell’adozione del BIM per i lavori di nuova costruzione o per interventi su costruzioni esistenti di importo pari o superiore alla soglia individuata dal Codice (2 milioni di euro a seguito del Correttivo D.Lgs. 209/2024), facendo riferimento al costo presunto dell’intervento, la cui stima rientra nella responsabilità della stazione appaltante.

L’obbligo si estende anche agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004), confermando la volontà del legislatore di promuovere l’uso della gestione informativa digitale anche in contesti complessi. Sono invece esclusi dall’obbligatorietà gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, (esclusione introdotta sin dal d.lgs. n. 312/2021) a meno di interventi già eseguiti con strumenti di gestione informativa digitale.

Il Codice prevede tuttavia la facoltà per le stazioni appaltanti di adottare il BIM anche al di sotto delle soglie di obbligatorietà riconoscendo alla gestione informativa digitale un valore strategico indipendente dall’importo dell’intervento.

L’articolo 43 sancisce inoltre il principio di neutralità tecnologica, imponendo l’utilizzo di piattaforme interoperabili basate su formati aperti e non proprietari, al fine di evitare dipendenze tecnologiche e garantire la concorrenza.

Per gli aspetti applicativi e tecnici, l’articolo 43 rinvia espressamente all’Allegato I.9.

In che modo l’Allegato I.9 del Codice dei Contratti declina operativamente i principi e gli obblighi previsti dall’articolo 43?

L’Allegato I.9 può essere considerato, a tutti gli effetti, un manuale operativo per la corretta implementazione del BIM all’interno delle stazioni appaltanti. Esso disciplina in modo puntuale gli adempimenti preliminari, organizzativi e tecnici necessari per l’adozione della gestione informativa digitale.

Tra gli adempimenti preliminari, l’articolo 1 comma 2 dell’Allegato prevede:

·       la definizione e l’attuazione di un piano di formazione, che deve riguardare non solo il personale tecnico, ma anche le funzioni amministrative e finanziarie coinvolte nei processi di gara;

·       un piano di acquisizione e aggiornamento di hardware e software;

·       l’adozione di un atto organizzativo, volto a formalizzare ruoli, responsabilità e processi interni.

È inoltre richiesto alle stazioni appaltanti di individuare, per ciascun intervento, i requisiti informativi, ovvero l’insieme di specifiche che definiscono quali informazioni devono essere prodotte, quando, con quale metodo e per quale destinatario.

Dopodiché il comma 3 disciplina le nomine delle figure chiave:

·       un CDE Manager;

·       almeno un BIM Manager;

·       un BIM Coordinator per ciascun intervento, a supporto del RUP.

Il numero delle figure è rimesso alla valutazione della stazione appaltante e non è prevista l’obbligatorietà della certificazione del personale BIM. Le funzioni sono preferibilmente individuate tra i dipendenti della stazione appaltante; tuttavia, in caso di impossibilità possono essere affidate anche a soggetti esterni, inclusi operatori economici o società.

L’Allegato disciplina, inoltre, l’Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat), e ribadisce l’obbligo di utilizzo di piattaforme interoperabili basate su formati aperti.

Per assicurare uniformità di adozione conferma infine che il Capitolato Informativo costituisce parte integrante della documentazione di gara e richiama espressamente le norme tecniche UNI EN ISO 19650 e UNI 11337 quali riferimenti necessari per l’adozione della GID.

Quali novità sono state introdotte dunque nell’Allegato I.7?

Tra le principali novità del nuovo codice vi è la riduzione dei livelli di approfondimento progettuale a due soli stadi: Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e Progetto esecutivo (PE) (Art. 41). L’Allegato I.7 disciplina i contenuti della progettazione e della documentazione tecnica.

Nel caso in cui la progettazione sia sviluppata mediante l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’articolo 43, l’Allegato I.7 stabilisce che il Capitolato Informativo diventa documento a base di gara. I contenuti del CI dovranno essere ovviamente coerenti e proporzionati al livello di approfondimento, a partire dal Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) fino al Progetto Esecutivo.

Un’ulteriore innovazione è l’introduzione della Relazione Specialistica sulla modellazione informativa, che accompagna la progettazione in ogni sua fase. Tale relazione ha la funzione di descrivere l’impostazione, i criteri e le modalità di sviluppo dei modelli informativi.

In ultimo, un aspetto da sottolineare è l’importanza che viene data ai Modelli Informativi in qualità di contenitori dei dati richiesti tramite il CI, coerenti e coordinati con quelli presenti negli elaborati grafici prodotti.

In che modo l’adozione della gestione informativa digitale incide sulle procedure di affidamento e sul rapporto tra stazioni appaltanti e operatori economici?

L’adozione della Gestione Informativa Digitale incide in modo significativo sulle procedure di affidamento, introducendo un rapporto più strutturato e trasparente tra stazioni appaltanti e operatori economici. La chiarezza dei requisiti informativi e del Capitolato Informativo consente agli operatori di formulare offerte più consapevoli e comparabili.

Per le stazioni appaltanti, ciò comporta una maggiore responsabilità nella definizione dei requisiti di gara, evitando richieste sproporzionate o non coerenti con gli obiettivi dell’intervento. La gestione informativa digitale favorisce inoltre una migliore valutazione delle offerte tecniche e una più efficace gestione della fase esecutiva, riducendo il rischio di contenzioso.

Quali sono le principali criticità applicative e quali le opportunità per le stazioni appaltanti nell’attuazione degli obblighi previsti dall’articolo 43 e dall’Allegato I.9 del Codice dei Contratti Pubblici?

Le principali criticità riguardano l’adeguamento organizzativo, la carenza di competenze interne e la necessità di un cambiamento culturale all’interno delle amministrazioni. L’implementazione del BIM richiede investimenti iniziali in formazione, strumenti e revisione dei processi.

Al contempo, le opportunità sono rilevanti: una migliore qualità progettuale, un controllo più efficace dei costi e dei tempi, una maggiore trasparenza e tracciabilità delle decisioni. Le stazioni appaltanti che sapranno adottare in modo consapevole la gestione informativa digitale potranno rafforzare il proprio ruolo di governo del processo e migliorare complessivamente l’efficacia dell’azione amministrativa.

Supporto e consulenza

Perché scegliere One Team come partner per la tua pubblica amministrazione?

One Team si pone come partner strategico per accompagnare le Stazioni Appaltanti nel percorso di Digital Transformation richiesto dal nuovo Codice. Grazie a un’esperienza consolidata nel settore, supportiamo la PA attraverso:

·       consulenza Organizzativa: Supporto nella redazione dell’Atto Organizzativo e nella definizione dei nuovi flussi di lavoro digitali.

·       formazione Specialistica: percorsi formativi certificati per le figure di BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist e CDE Manager, oltre a sessioni specifiche per i DL e il personale amministrativo.

·       supporto Tecnico-Operativo: assistenza nella redazione del Capitolato Informativo per specifiche gare d’appalto.

·       soluzioni Software e ACDat: vendita, configurazione e supporto per le principali soluzioni di BIM Authoring (progettazione), software di Coordinamento e Controllo (Model & Code Checking) e implementazione dell’Ambiente di Condivisione Dati (ACDat) in linea con i requisiti di interoperabilità e sicurezza previsti dall’Allegato I.9.

·       project Coaching: supporto operativo nelle attività di modellazione, di controllo e di coordinamento dei modelli informativi durante le fasi di progettazione ed esecuzione.

Scegliere One Team significa affidarsi a un partner che offre un affiancamento completo, trasformando gli obblighi normativi in un’opportunità concreta di efficienza e innovazione nella gestione delle opere pubbliche.

(Fonte: One Team)

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